AGENTE IMMOBILIARE
L’obbligo di assicurazione deriva dall’articolo 18 della legge n.57 del marzo 2001, secondo cui: Per l'esercizio della professione di mediatore deve essere prestata idonea garanzia assicurativa a copertura dei rischi professionali e a tutela dei clienti.
Per esercitare l'attività, il mediatore è obbligato alla stipula di una polizza di assicurazione della responsabilità civile, a copertura dei rischi professionali.
Il massimale minimo di copertura deve essere di 260.000,00 euro per le ditte individuali, di 520.000,00 euro per le società di persone e di 1.550.000,00 per le società di capitali.
SI RITENGONO SEMPRE IN COPERTURA LE SEGUENTI GARANZIE:
- RC conduzione dello studio,
- Codice privacy,
- Decreto legislativo n. 81 del 9/4/08,
- Smarrimento documenti,
- Costi e spese (art. 1917 del Codice Civile).
- Legge 5 marzo 2001 n. 57 e s.m.i.

COME RICHIEDERE UNA QUOTAZIONE
- Scaricare il questionario;
- Compilarlo in ogni punto richiesto;
- Inviarlo datato e firmato tramite il form sottostante.